STATUTO

 

Art.1  E’ costituita in Meduno, con sede in Palazzo Colossis, via del Municipio, 

         l’associazione di volontariato senza fini di lucro, ai sensi dell’art.3 comma 1 della 

         Legge 11 agosto 1991, n.266, legge quadro nazionale sul volontariato, del Decreto 

         legislativo 4 dicembre 1997, n.460 concernente il riordino della disciplina tributaria

         degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale    

         (ONLUS), della Legge regionale  del Friuli Venezia Giulia 20/02/1995, n.12 avente 

         per oggetto la disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di 

         volontariato, denominata Canais di una volta.

Art.2 Scopo dell’associazione è l’effettuazione di un servizio volontario e gratuito di

         vigilanza sugli alunni dell’Istituto comprensivo di Meduno all’uscita dalla scuola e in

         attesa dei mezzi di trasporto.

Art.3 L’adesione all’associazione è libera e gratuita per tutti i cittadini di stati facenti parte

         dell’Unione europea che abbiano compiuto i diciotto anni di età, senza distinzione di

         sesso, razza o religione. L’associazione tiene apposito registro degli associati con

         indicazione della data di associazione.

Art.4 Ogni associato si impegna a prestare la propria opera nel servizio di sorveglianza

         in modo gratuito,  per un turno settimanale di un’ora o, in alternativa, nella 

         organizzazione di tale servizio.      

         Può essere riconosciuto un modesto rimborso spese con apposita delibera 

         dell’Assemblea dei soci solo in casi motivati, secondo quanto disposto dal

         comma 2  dell’art. 2 della Legge 11 agosto 1991, n.266.

         L’associazione provvede ad assicurare a proprie spese tutti gli associati contro i

         rischi derivanti dall’attività svolta.

Art.5 Le entrate dell’associazione sono rappresentate da liberi contributi e donazioni di

         privati, nonché da contributi di enti e amministrazioni pubbliche. Eventuali avanzi

         positivi di bilancio saranno destinati alla attività dell’anno successivo.

Art.6 L’assemblea degli associati si riunisce ogni anno entro il 31 dicembre per

         l’approvazione del bilancio ed il rinnovo delle cariche associative (presidente, vice

         presidente e segretario).

         Le cariche associative sono assegnate con votazione palese o a scrutinio segreto

         secondo quanto deciso di volta in volta dall’Assemblea dei soci con votazione per 

         alzata di mano.  Il presidente, il vice presidente e il segretario non ricevono alcun 

         compenso per la loro carica.

         La convocazione avviene tramite comunicazione scritta da inviarsi almeno una 

         settimana prima.

Art.7 La convocazione straordinaria dell’assemblea può essere richiesta al Presidente      

         dalla metà più uno degli associati.

Art.8 L’assemblea viene presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vice presidente.

         In assenza di entrambi presiederà l’associato più anziano. L’assemblea è valida

         se sono presenti la metà più uno degli associati. Tutte le decisioni vengono prese a

         scrutinio segreto con maggioranza semplice.

Art.9 E’ possibile modificare il presente statuto solo nel rispetto della normativa statale e

         regionale sul volontariato e con la maggioranza qualificata di due terzi.

 

Approvato all’unanimità il giorno 3 marzo 2003

Modificato all’unanimità il 4 marzo 2005

 

             Il Segretario                                     Il Presidente                             Il Vice presidente

      Andrea Cecchini                  Ettore Gioachin                Ennio Faion