STATUTO
Art.1 E’ costituita in Meduno, con sede in Palazzo Colossis, via del Municipio, l’associazione di volontariato senza fini di lucro, ai sensi dell’art.3 comma 1 della Legge 11 agosto 1991, n.266, legge quadro nazionale sul volontariato, del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460 concernente il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), della Legge regionale del Friuli Venezia Giulia 20/02/1995, n.12 avente per oggetto la disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, denominata Canais di una volta. Art.2 Scopo dell’associazione è l’effettuazione di un servizio volontario e gratuito di vigilanza sugli alunni dell’Istituto comprensivo di Meduno all’uscita dalla scuola e in attesa dei mezzi di trasporto. Art.3 L’adesione all’associazione è libera e gratuita per tutti i cittadini di stati facenti parte dell’Unione europea che abbiano compiuto i diciotto anni di età, senza distinzione di sesso, razza o religione. L’associazione tiene apposito registro degli associati con indicazione della data di associazione. Art.4 Ogni associato si impegna a prestare la propria opera nel servizio di sorveglianza in modo gratuito, per un turno settimanale di un’ora o, in alternativa, nella organizzazione di tale servizio. Può essere riconosciuto un modesto rimborso spese con apposita delibera dell’Assemblea dei soci solo in casi motivati, secondo quanto disposto dal comma 2 dell’art. 2 della Legge 11 agosto 1991, n.266. L’associazione provvede ad assicurare a proprie spese tutti gli associati contro i rischi derivanti dall’attività svolta. Art.5 Le entrate dell’associazione sono rappresentate da liberi contributi e donazioni di privati, nonché da contributi di enti e amministrazioni pubbliche. Eventuali avanzi positivi di bilancio saranno destinati alla attività dell’anno successivo. Art.6 L’assemblea degli associati si riunisce ogni anno entro il 31 dicembre per l’approvazione del bilancio ed il rinnovo delle cariche associative (presidente, vice presidente e segretario). Le cariche associative sono assegnate con votazione palese o a scrutinio segreto secondo quanto deciso di volta in volta dall’Assemblea dei soci con votazione per alzata di mano. Il presidente, il vice presidente e il segretario non ricevono alcun compenso per la loro carica. La convocazione avviene tramite comunicazione scritta da inviarsi almeno una settimana prima. Art.7 La convocazione straordinaria dell’assemblea può essere richiesta al Presidente dalla metà più uno degli associati. Art.8 L’assemblea viene presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vice presidente. In assenza di entrambi presiederà l’associato più anziano. L’assemblea è valida se sono presenti la metà più uno degli associati. Tutte le decisioni vengono prese a scrutinio segreto con maggioranza semplice. Art.9 E’ possibile modificare il presente statuto solo nel rispetto della normativa statale e regionale sul volontariato e con la maggioranza qualificata di due terzi.
Approvato all’unanimità il giorno 3 marzo 2003 Modificato all’unanimità il 4 marzo 2005
Il Segretario Il Presidente Il Vice presidente Andrea Cecchini Ettore Gioachin Ennio Faion
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